Circolare n.189/2017

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Roma, 31 ottobre 2017

 

Circolare n. 189/2017

 

Oggetto: Autotrasporto – Albo - Contributi anno 2018 – Delibera CCAA n. 7 del 18.10.2017, su G.U. n. 254 del 30.10.2017.

 

Con la delibera indicata in oggetto il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha fissato la misura dei contributi dovuti dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2018. L’importo è invariato rispetto al passato.

 

Come è noto, l’ammontare dovuto è composto dalla quota fissa d’iscrizione aumentata della quota variabile in funzione del numero dei veicoli in disponibilità dell’im­presa e della ulteriore quota a veicolo, come di seguito indicato.

 

ALBO AUTOTRASPORTATORI – CONTRIBUTI ANNO 2018

 

 

QUOTA FISSA D’ISCRIZIONE

 

€ 30,00

 

 

QUOTA AGGIUNTIVA

VARIABILE IN FUNZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI IN DISPONIBILITA’

 

 

Da 2 a 5

 

€ 5,16

 

 

Da 6 a 10

 

€ 10,33

 

 

Da 11 a 50

 

€ 25,82

 

 

Da 51 a 100

 

€ 103,29

 

 

Da 101 a 200

 

€ 258,23

 

 

Oltre 200

 

€ 516,46

 

 

ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA

VARIABILE IN FUNZIONE DEL PESO COMPLESSIVO DEI VEICOLI

 

 

Oltre 6 e fino a 11,5 ton

 

€ 5,16

a veicolo

 

 

Oltre 11,5 e fino a 26 ton

 

€ 7,75

a veicolo

 

 

Oltre 26 ton

 

€ 10,33

a veicolo

 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO: il versamento della quota dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema di pagamento telematico operativo nel Portale dell’Albo (www.alboautotrasporto.it) mediante carta di credito VISA, Mastercard, Postpay o BancoPosta; a tal fine le imprese devono collegarsi e seguire le relative istruzioni. Per le imprese che hanno già effettuato precedenti accessi al Portale la validità delle utenze e delle password utilizzate è stata prorogata per sei mesi. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere conservata dalle imprese ai fini di eventuali controlli da parte delle competenti strutture provinciali.

 

Si rammenta che il mancato pagamento dei contributi comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo (articolo 19 punto 3 legge n.298/1974).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.185/2017

Codirettore

Allegato uno

 

D/Gr

 

 

 

G.U. n. 254 del 30.10.2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 18 ottobre 2017

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto, per  l'anno

2018.

 

                 IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE

per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

 

  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo

nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,

disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di

tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;

  Visto il decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  284  recante

«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del  Comitato

centrale  per  l'albo  nazionale  degli  autotrasportatori»  ed,   in

particolare, l'art. 9, comma 2 lett. d) in base al quale il  Comitato

centrale  provvede  a  determinare  la  misura  delle  quote   dovute

annualmente dalle imprese di autotrasporto;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n.

123 recante «Regolamento di riorganizzazione  e  funzionamento  della

Consulta generale per  l'autotrasporto  e  per  la  logistica  e  del

Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.

134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale  per  l'albo

nazionale degli autotrasportatori»;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11

febbraio 2014, n.  72  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed,  in  particolare,

l'art. 6, comma 10;

  Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale e'

stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato  centrale

per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

  Vista la legge del 27 febbraio  2017,  n.  19  di  conversione  del

decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga e definizione

di termini», con la quale all'art. 9-duodecies e' stato prorogato  di

un anno il termine di durata in carica dei  componenti  del  Comitato

centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7

novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014, al

reg. 1, foglio 4487, con il quale e' stato  conferito  alla  dott.ssa

Maria  Teresa  Di   Matteo   l'incarico   dirigenziale   di   livello

dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale  per  l'albo

nazionale degli autotrasportatori;

  Considerato, pertanto, che:

    occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle  imprese  di

autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2018 alle spese per il

funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento  di

tutte le competenze  e  funzioni  attribuite  anche  dalle  leggi  di

stabilita' 2014 e 2015;

    la  misura  delle  suddette  quote  deve  essere  determinata  in

relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;

    il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di

terzi,  comprensivo  di   trattori   e   rimorchi,   attualmente   in

circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 584.266;

  Ritenuto:

    di dover confermare, per l'anno 2018, l'importo delle quote nella

misura stabilita per l'anno 2017;

    di dover proseguire, anche per l'anno 2018, ad utilizzare, per la

riscossione delle  quote,  il  sistema  telematico  attivabile  nella

apposita     funzione     informatica,     presente     sul      sito

www.alboautotrasporto.it, che consente il  pagamento  online  tramite

carta  di  credito  Visa,  Mastercard,  carta  prepagata  PostePay  o

PostePay  Impresa  ovvero  conto  corrente  BancoPosta  online,   per

l'importo visualizzabile sul sito stesso, da accreditarsi  sul  conto

n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le  istruzioni

reperibili nel predetto sito;

  Vista la conforme deliberazione assunta nella seduta del 16 ottobre

2017;

 

                              Delibera:

 

                               Art. 1

  1.  Entro  il  31  dicembre  2017,  le  imprese  iscritte  all'Albo

nazionale degli autotrasportatori, alla data del  31  dicembre  2017,

debbono corrispondere,  per  l'annualita'  2018,  la  quota  prevista

dall'art. 9, comma 2 lett. d) del  decreto  legislativo  21  novembre

2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

  2. Il versamento della  quota  deve  essere  effettuato  unicamente

attraverso  il  sistema  di  pagamento  telematico  operativo   nella

apposita funzione  presente  sul  sito  www.alboautotrasporto.it  del

Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  tramite  carta  di

credito  Visa,  Mastercard,  carta  prepagata  PostePay  o   PostePay

Impresa,  conto  corrente   BancoPosta   on   line,   per   l'importo

visualizzabile sul sito stesso  e  seguendo  le  istruzioni  in  esso

reperibili.

  3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il  termine  di

cui al primo  comma,  l'iscrizione  all'Albo  sara'  sospesa  con  la

procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno  1974,

n. 298.

 

 

                               Art. 2

  1. La quota da versare per l'anno 2018 e' stabilita nelle  seguenti

misure:

  1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le  imprese  comunque

iscritte all'Albo: € 30,00.

  1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a  quella  di  cui  al  precedente

punto 1.1) dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione  alla  dimensione

numerica del proprio parco veicolare,  qualunque  sia  la  massa  dei

veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:

 

         +-------+-------------------+-------------+

             |       |Imprese iscritte   |             |

             |       |all'Albo con un    |             |

             |       |numero di veicoli  |             |

             |   A   |da 2 a 5           |         5,16|

             +-------+-------------------+-------------+

             |       |Imprese iscritte   |             |

             |       |all'Albo con un    |             |

             |       |numero di veicoli  |             |

             |   B   |da 6 a 10          |        10,33|

             +-------+-------------------+-------------+

             |       |Imprese iscritte   |             |

             |       |all'Albo con un    |             |

             |       |numero di veicoli  |             |

             |   C   |da 11 a 50         |        25,82|

             +-------+-------------------+-------------+

             |       |Imprese iscritte   |             |

             |       |all'Albo con un    |             |

             |       |numero di veicoli  |             |

             |   D   |da 51 a 100        |       103,29|

             +-------+-------------------+-------------+

             |       |Imprese iscritte   |             |

             |       |all'Albo con un    |             |

             |       |numero di veicoli  |             |

             |   E   |da 101 a 200       |       258,23|

             +-------+-------------------+-------------+

             |       |Imprese iscritte   |             |

             |       |all'Albo con un    |             |

             |       |numero di veicoli  |             |

             |   F   |superiore a 200    |       516,46|

             +-------+-------------------+-------------+

 

  1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a  quelle  di  cui  ai  precedenti

punti 1.1 e 1.2)  dovuta  dall'Impresa  per  ogni  veicolo  di  massa

complessiva superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  la  stessa  e'

titolare:

 

          +-------+---------------------------+-----------+

          |       |Per ogni veicolo, dotato di|           |

          |       |capacita' di carico, con   |           |

          |       |massa complessiva da 6.001 |           |

          |       |a 11.500 chilogrammi,      |           |

          |       |nonche' per ogni trattore  |           |

          |       |con peso rimorchiabile da  |           |

          |   A   |6.001 a 11.500 chilogrammi |       5,16|

          +-------+---------------------------+-----------+

          |       |Per ogni veicolo, dotato di|           |

          |       |capacita' di carico, con   |           |

          |       |massa complessiva da 11.501|           |

          |       |a 26.000 chilogrammi,      |           |

          |       |nonche' per ogni trattore  |           |

          |       |con peso rimorchiabile da  |           |

          |   B   |11.501 a 26.000 chilogrammi|       7,75|

          +-------+---------------------------+-----------+

          |       |Per ogni veicolo, dotato di|           |

          |       |capacita' di carico, con   |           |

          |       |massa complessiva oltre i  |           |

          |       |26.000 chilogrammi, nonche'|           |

          |       |per ogni trattore con peso |           |

          |       |rimorchiabile oltre 26.000 |           |

          |   C   |chilogrammi                |      10,33|

          +-------+---------------------------+-----------+

 

                                Art. 3

  1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota  relativa  all'anno

2018  deve  essere  conservata  dalle  imprese,  anche  al  fine   di

consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale  e/o

delle competenti strutture periferiche.

  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 31 ottobre 2017.

    Roma, 18 ottobre 2017

 

                                             Il presidente: Di Matteo